Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con i colleghi – Rapporti con i terzi – Omesso svolgimento di attività – Omesse informazioni al collega dominus – Ricettazione di titoli di provenienza – Falsificazione di assegni – Omesso pagamento di obbligazioni assunte – Incidente stradale – Omessa indicazione delle proprie generalità – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di probità, decoro, correttezza e colleganza l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, non dia, quale domiciliatario e dominus informazioni rispettivamente al dominus di causa e al suo domiciliatario, in concorso con altre persone ricetti titoli di illecita provenienza e falsifichi assegni e documenti, ometta di provvedere al pagamento dei canoni locativi e coinvolto in un sinistro stradale si allontani senza fornire le proprie generalità. (Nella specie è stata ritenuta congrua e confermata la sanzione della radiazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pisa, 25 febbraio 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 180

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 180 del 27 Giugno 2003 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Pisa, delibera del 25 Febbraio 2002 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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