E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/34), perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bari, 11 luglio 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PANUCCIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 208
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 208 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 11 Luglio 2001
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