E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello ius postulandi (ex art. 60 r.d. n. 37/34), perché non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Livorno, 18 aprile 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 181
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 181 del 27 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Livorno, delibera del 18 Aprile 2002
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