Avvocato – Procedimento disciplinare – Ricusazione dell’intero C.d.O. – Istanza presentata presso il C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso per la ricusazione dei componenti del consiglio dell’ordine presentato al C.N.F.. Infatti, secondo il disposto normativo, (art. 2 d.l. n. 597/1947 che ha abrogato l’art. 49 comma II legge n. 36/1934), è competente a giudicare sulla ricusazione il C.d.O. costituito nella sede della Corte d’appello nel cui distretto ha sede il consiglio ricusato, mentre nell’ipotesi in cui il consiglio ricusato sia il distrettuale la competenza si trasmette al C.d.O. costituito nella sede della Corte d’appello più vicina. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso per la ricusazione del C.d.O. di Rieti, nel procedimento disciplinare n. 7/02)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 177

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 177 del 27 Giugno 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 27 Giugno 2002
Giurisprudenza CNF

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