L’avvocato che consigli una azione contro la propria cliente e nel giudizio così istaurato, testimoni su circostanze apprese nell’esercizio del precedente mandato, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di correttezza e fedeltà a cui ciascun professionista è tenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 5 luglio 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ferrara, delibera del 05 Luglio 2001 (censura)
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