Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e correttezza – Delega dell’attività a terzo estraneo – Falsa dichiarazione nella parcella – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che deleghi la trattazione di una pratica ad un collaboratore di studio non avente titolo professionale alcuno, né di alcun genere, e che conseguentemente rediga una parcella ove figurino, come svolte dal professionista stesso, attività in realtà svolte dal delegato. (Nella specie, in considerazione della giovane età e della episodicità del fatto, che comunque riguardava una fase stragiudiziale, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ivrea, 15 giugno 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 174

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 27 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Ivrea, delibera del 15 Giugno 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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