Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti ed offensive – Provocazione del collega – Irrilevanza – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive e sconvenienti in un esposto presentato all’ordine nei confronti di un collega a nulla rilevando il fatto che tali espressioni siano state una reazione al comportamento altrui, potendo questo rilevare ai soli fini della determinazione della sanzione. (Nella specie, proprio in considerazione della provocazione ricevuta dal collega, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 14 maggio 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 172

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 27 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 14 Maggio 2001 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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