Nell’ambito dell’esercizio del diritto di difesa è consentito al professionista di fare riferimento a fatti, situazioni e procedure che lo stesso ritenga rilevanti ai fini della decisione, mentre è deontologicamente scorretto il comportamento del professionista che utilizzi, depositandoli fuori termine, documenti aventi carattere denigratorio nei confronti del collega effettuando illazioni sulla posizione dello stesso. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Como, 14 maggio 2001)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. LUBRANO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 172
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 27 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Como, delibera del 14 Maggio 2001 (censura)
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