Avvocato – Tenuta albi – Praticante avvocato – Iscrizione – Dipendente dell’arma dei Carabinieri – Incompatibilità – Sussiste.

Il sistema delle incompatibilità e le norme deontologiche devono ritenersi applicabili e devono essere rispettate anche dai praticanti avvocati; pertanto deve essere rigettata per incompatibilità, ex art. 3 l.p., la domanda di iscrizione al registro speciale dei praticanti avvocati del professionista dipendente dell’arma dei carabinieri. (Nella specie sia per l’espresso disposto normativo, art. 3 l.p., che ritiene incompatibile con l’iscrizione all’albo qualunque impiego od ufficio retribuito sul bilancio dello stato, sia per il dovere di riservatezza e segretezza ai quali l’avvocato e il praticante sono tenuti, è stata rigettata la domanda di iscrizione del professionista capitano dei carabinieri che, per il ruolo ricoperto, era obbligato a riferire all’autorità giudiziaria e soggetto ai vincoli di disciplina e subordinazione gerarchica). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 18 gennaio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 171

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 27 Giugno 2003 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 18 Gennaio 2001
Giurisprudenza CNF

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