Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con i colleghi – Omesso pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega – Illecito deontologico.

L’avvocato che non provveda o non faccia provvedere dal suo cliente al pagamento delle prestazioni procuratorie affidate al collega pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza, propri della classe forense. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 5 marzo 1998).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 27 giugno 2003, n. 168

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 05 Marzo 1998 (censura)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment