La contestazione dell’addebito disciplinare, a differenza di quello penale non richiede una minuta esposizione dei fatti che indicano le ragioni dell’illecito, ma è sufficiente il richiamo all’inosservanza dei comportamenti deontologici attraverso i quali l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 5 marzo 1998).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 27 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 05 Marzo 1998 (censura)
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