Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Pluralità di azioni per il pagamento del compenso – Omessa informazione al giudice di aver ottenuto un precedente provvedimento – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che al fine di ottenere un ennesimo provvedimento ingiuntivo nei confronti della parte per il pagamento del suo compenso, sottaccia al giudice il precedente provvedimento ottenuto. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 3 ottobre 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. PETIZIOL), sentenza del 16 giugno 2003, n. 164

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 16 Giugno 2003 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 03 Ottobre 2002 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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