Il provvedimento amministrativo di dichiarazione di cessazione dell’abilitazione al patrocinio, non determina alcuna violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito in quanto, comunque, gli atti posti in essere dal professionista prima della dichiarazione di cessazione del patrocinio mantengono la loro efficacia; pertanto è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 r.d.l. n. 1578/33 in relazione all’articolo 24 della Costituzione. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 30 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 16 giugno 2003, n. 160
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 16 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 30 Novembre 2000
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