La concessione della abilitazione temporanea al patrocinio ha un preciso limite, di sei anni, oltre il quale non sono possibili proroghe, considerando che soltanto il superamento dell’esame di abilitazione consente il normale esercizio della professione di avvocato; inoltre tale cessazione non opera automaticamente ma deve essere disposta con atto formale del C.d.O.. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 30 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 16 giugno 2003, n. 160
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 160 del 16 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 30 Novembre 2000
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