E’ manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità del procedimento disciplinare per presunto contrasto con l’art. 111 Cost., in quanto la VI disposizione transitoria della Costituzione ha carattere ordinatorio e non perentorio, e pertanto le norme che disciplinano la nomina dei componenti del C.N.F. e il procedimento davanti al medesimo assicurano il corretto esercizio della funzione giurisdizionale in relazione all’indipendenza del giudice e alla imparzialità dei giudizi. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 17 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 16 giugno 2003, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 16 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Aprile 2000
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