E’ inammissibile la modifica in autotutela della decisione disciplinare adottata dal C.d.O.; infatti, sebbene la decisione ed il provvedimento disciplinare davanti al C.d.O. abbiano natura amministrativa, in base ai principi generali di diritto amministrativo, tali decisioni non sono riformabili in via di autotutela bensì attraverso l’impugnazione del provvedimento dinanzi agli organi di competenza, come previsto dalla legge. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 17 aprile 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GUIDI), sentenza del 16 giugno 2003, n. 158
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 158 del 16 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 17 Aprile 2000
0 Comment