Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 50, comma II, r.d.l. n. 1578/33. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Piacenza, 3 dicembre 1997).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. GRIMALDI), sentenza del 16 giugno 2003, n. 152
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 152 del 16 Giugno 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 03 Dicembre 1997
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