L’avvocato che incassi, non autorizzato titoli di credito del proprio cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, a nulla rilevando l’eventualità che egli abbia in precedenza avvisato la parte assistita della disponibilità presso il proprio studio dei predetti titoli. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 21 dicembre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 27 Giugno 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 21 Dicembre 1999
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