L’avvocato che incassi, non autorizzato titoli di credito del proprio cliente pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, a nulla rilevando l’eventualità che egli abbia in precedenza avvisato la parte assistita della disponibilità presso il proprio studio dei predetti titoli. (Nella specie, in considerazione della mancanza di prova certa su alcuni capi di incolpazione e del ridimensionamento dell’interpretazione dei fatti contestati la sanzione della sospensione per mesi sei è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 4 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. GALATI, rel. ORSONI), sentenza del 12 giugno 2003, n. 151
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 151 del 12 Giugno 2003 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 04 Ottobre 1999 (sospensione)
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