Nel procedimento disciplinare l’espletamento della fase istruttoria non è indispensabile e pertanto è legittima la contestuale notifica della delibera di apertura del procedimento disciplinare con la citazione in giudizio, ex art. 47, 3° comma, r.d. n. 37/1934, essendo con ciò rispettato il contraddittorio ed il diritto di difesa. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. Rimini, 26 gennaio 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 148 del 12 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Rimini, delibera del 26 Gennaio 1999 (censura)
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