Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché in violazione del dovere di diligenza, l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sullo stato della causa e, richiesto, non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Imperia, 30 novembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 143 del 12 Giugno 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Imperia, delibera del 30 Novembre 2001 (sospensione)
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