Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di fedeltà e correttezza, il professionista che nel giudizio di separazione personale dei coniugi assuma la difesa di una dei due, e nel giudizio di divorzio la difesa dell’altro. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lecce, 5 dicembre 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. TESTA), sentenza del 12 giugno 2003, n. 139
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 12 Giugno 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Lecce, delibera del 05 Dicembre 2001 (censura)
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