Nel procedimento disciplinare non è previsto l’obbligo dell’esperimento del tentativo di conciliazione da parte dell’organo giudicante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 14 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 29 maggio 2003, n. 110
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 29 Maggio 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Giugno 2001
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