Nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo e insindacabile e il diritto della controparte e del suo difensore all’onore, prevale il primo salvo le ipotesi in cui le espressioni offensive siano gratuite, ossia non abbiano relazione con l’esercizio del diritto di difesa; tuttavia non sussiste responsabilità disciplinare nel caso in cui le suddette espressioni, pur non trovandosi in rapporto di necessità con le esigenze della difesa, presentino un attinenza con l’oggetto della controversia e costituiscano un strumento per indirizzare la decisione del giudice. (Nella specie considerando che le espressioni usate, pur non ispirate dalla necessità del diritto di difesa, erano una conseguenza del comportamento processuale della controparte la sanzione della censura è stata sostituita con la più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 10 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 12 giugno 2003, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 12 Giugno 2003 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 10 Novembre 2000 (censura)
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