Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Accertamenti preliminari – Consigliere nominato relatore – Partecipazione alla decisione – Legittimità.

Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, non è previsto un organo inquirente, e non sono pertinenti i richiami alle garanzie del processo penale; pertanto, è legittima e non viola il principio del contraddittorio, e il diritto di difesa, la partecipazione alla decisione del consigliere relatore che abbia svolto gli accertamenti preliminari (ex art. 47, 3°comma, r.d. 37/1934). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 10 novembre 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 12 giugno 2003, n. 133

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 12 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 10 Novembre 2000 (censura)
Giurisprudenza CNF

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