Nel procedimento disciplinare, avente natura amministrativa, non è previsto un organo inquirente, e non sono pertinenti i richiami alle garanzie del processo penale; pertanto, è legittima e non viola il principio del contraddittorio, e il diritto di difesa, la partecipazione alla decisione del consigliere relatore che abbia svolto gli accertamenti preliminari (ex art. 47, 3°comma, r.d. 37/1934). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 10 novembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 12 giugno 2003, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 12 Giugno 2003 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 10 Novembre 2000 (censura)
0 Comment