Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che partecipi ad una truffa aggravata nei confronti della controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi sette all’avvocato che aveva indotto la controparte ad assumere obbligazioni e a rinunciare ai suoi diritti). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 12 novembre 1999).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 129 del 30 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 12 Novembre 1999 (sospensione)
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