Avvocato – Procedimento disciplinare – Contestazione degli addebiti – Correlazione con decisione – Necessità – Difformità nel richiamo a norme deontologiche – Erroneo richiamo ad articoli del codice deontologico forense – Validità della decisione.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che ometta di dare il rendiconto, trattenga, non autorizzato, somme di spettanza del cliente a compensazione di onorari e tardi nella emissione della relativa fattura. (Nella specie, in considerazione della natura meramente formale della violazione, avendo l’avvocato successivamente ottenuto l’autorizzazione alla compensazione, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con quella più lieve della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 30 novembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2003, n. 126

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 30 Maggio 2003 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 30 Novembre 2001 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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