Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di correttezza e probità cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che ometta di dare il rendiconto, trattenga, non autorizzato, somme di spettanza del cliente a compensazione di onorari e tardi nella emissione della relativa fattura. (Nella specie, in considerazione della natura meramente formale della violazione, avendo l’avvocato successivamente ottenuto l’autorizzazione alla compensazione, la sanzione della sospensione per mesi due è stata sostituita con quella più lieve della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 30 novembre 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 126 del 30 Maggio 2003 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 30 Novembre 2001 (sospensione)
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