Avvocato – Norme deontologiche – Rapporti con la parte assistita – Millantato credito verso il cliente – Richiesta di compensi eccessivi – Omessa comunicazione ai colleghi affiancati nella difesa – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che induca il cliente in equivoco circa la possibilità di risolvere alcune problematiche attraverso conoscenze ed entrature, che richieda compensi eccessivi per l’attività svolta e non informi i colleghi, già muniti di mandato, della propria intromissione nell’assistenza delle medesime parti. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi tre). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. VERMIGLIO), sentenza del 30 maggio 2003, n. 125

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 30 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 23 Giugno 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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