Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare e tutti gli altri atti procedurali di natura propulsiva, (es. gli atti di impugnazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 30 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 23 Giugno 2000 (sospensione)
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