L’illecito disciplinare si pone su un piano completamente diverso dal reato, anche se talvolta il primo è insito nel secondo; diversi sono, infatti, i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale; pertanto la sanzione disciplinare comporta valutazioni e ha presupposti diversi rispetto alla sanzione penale. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 23 giugno 2000)
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 125 del 30 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 23 Giugno 2000 (sospensione)
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