La revoca dell’autorizzazione al patrocinio, per decorso del termine di sei anni, non comporta automaticamente la cancellazione dal registro dei praticanti al quale il professionista può restare iscritto per proseguire la sua attività di praticante. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 1 marzo 2001).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 29 Maggio 2003 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 01 Marzo 2001
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