Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, consapevole dell’accordo sottostante, riceva in girata titoli da un collega agevolando l’elusione dell’impegno a restituire detti titoli, assunto dal collega nei confronti dell’emittente. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Perugia, 19 febbraio 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. TESTA), sentenza del 29 maggio 2003, n. 117
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 29 Maggio 2003 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Perugia, delibera del 19 Febbraio 1999 (censura)
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