Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e lealtà, l’avvocato che pur partecipando ad una trattativa per la risoluzione consensuale di una causa di separazione, abbia omesso di avvisare i colleghi di controparte, e abbia depositato il ricorso per la separazione giudiziale. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 28 giugno 2001).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 115
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115 del 29 Maggio 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Giugno 2001 (avvertimento)
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