L’avvocato che, non autorizzato, trattenga somme di spettanza del cliente a compensazione di onorari e le restituisca solo dopo un certo tempo, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di lealtà e correttezza a cui ciascun professionista è tento. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 26 febbraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. CRICRI’), sentenza del 29 maggio 2003, n. 109
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 109 del 29 Maggio 2003 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 26 Febbraio 2002 (avvertimento)
0 Comment