Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare e tutti gli altri atti procedurali di natura propulsiva, probatoria o decisoria, nonché gli atti provenienti dallo stesso soggetto passivo. (Nella specie, peraltro, la prescrizione non è maturata anche in considerazione della riunione dei vari procedimenti di addebito e quindi della decorrenza del termine dall’ultimo degli stessi). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 ottobre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PAURI), sentenza del 29 maggio 2003, n. 108
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 108 del 29 Maggio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Ottobre 1999 (sospensione)
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