È inammissibile, in quanto proposto contro una deliberazione del C.d.O. che sfugge alla competenza giurisdizionale del C.N.F. il ricorso avverso l’invito a non utilizzare una certa denominazione per l’individuazione dell’associazione professionale costituita, nonché a comunicare entro trenta giorni la nuova denominazione adottata. Infatti, gli atti impugnabili avanti al C.N.F. sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente le decisioni che concludono un procedimento disciplinare. (Nella specie il C.d.O. nell’espletamento dei suoi esclusivi compiti di vigilanza sul decoro dei professionisti e sulle condizioni del loro lavoro, aveva espresso, nell’ambito di un ordinario procedimento amministrativo una mera valutazione di carattere interlocutorio sulla ipotesi comportamentale sottoposta al suo esame). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 21 febraio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 29 maggio 2003, n. 101
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 101 del 29 Maggio 2003 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 21 Febbraio 2002
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