In tema di frasi sconvenienti o offensive (art. 52 codice deontologico, già art. 20 codice previgente), il giudice della disciplina, indipendentemente dalla valutazione che ne può dare il giudice del merito in ambito penale o civile circa il carattere offensivo delle frasi usate dall’avvocato negli scritti difensivi, ha libertà di effettuare pieno riesame delle espressioni usate sotto il profilo deontologico, che deve tener conto anche della condotta dell’incolpato nel suo complesso nonché della potenzialità offensiva del comportamento del professionista in relazione alla sua ricaduta sul prestigio della classe forense.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 06 Maggio 2019 (accoglie) (assoluzione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 02 Ottobre 2014 (sospensione)
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