Viene meno ai doveri di diligenza, dignità, correttezza e decoro della professione forense l’avvocato che non dia corso al mandato ricevuto (art. 26 cdf) e ometta di fornire (veritiere) informazioni al cliente sullo stato della pratica (art. 27 cdf). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 242 del 4 giugno 2024.