Il COA di Siracusa formula quesito chiedendo se, ai fini dell’individuazione dei “soggetti, livelli e materie” in materia di contrattazione collettiva integrativa degli ordini territoriali ed in particolare, riguardo alla “individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali” di cui al comma 6 lett. z) dell’art. 7 del CCNL delle Funzioni Centrali sottoscritto il 9 maggio 2022, come richiamato dall’art. 18 del medesimo CCNL applicabile al personale dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, questi ultimi devono essere considerati quali soggetti titolari della “contrattazione integrativa di sede unica” e come tali possono procedere alla autonoma elaborazione dell’accordo integrativo ai sensi dell’articolo 7 comma 6, lett. z) del CCNL, ovvero se debbano considerarsi quali “sedi territoriali” con l’effetto che la materia della contrattazione integrativa relativa alla “individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze professionali” deve essere demandata al CNF.

La risposta è resa nei termini seguenti.L’art. 7, comma 2, primo periodo, del vigente CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali prevede che la contrattazione collettiva integrativa si svolga, “nelle amministrazioni articolate al loro interno in una pluralità di uffici”, a livello nazionale (“contrattazione integrativa nazionale”) ed in sede territoriale (“contrattazione integrativa di sede territoriale”).L’art. […]

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Il COA di Torino pone il seguente quesito: “Se sia possibile, in sede di accordo contrattuale (2233 c.c.) e/o di partecipazione ad un bando pubblico, operare una riduzione degli esposti forfettari a importo inferiore al 15% in considerazione del fatto che la primigenia stesura del DM 55/2014 prevedeva all’articolo 2 “una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”, mentre il medesimo articolo (a seguito della modifica apportata dal d.m. n. 147/2022) oggi statuisce per converso “una somma per rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”, sintagma che sembrerebbe escludere la possibilità di una riduzione. L’esigenza è determinata dal comprendere se, l’eventuale riduzione, possa compensare una violazione della disciplina sull’equo compenso di cui alla legge n. 49/2023 in combinato disposto con l’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e la recente introduzione, nel codice deontologico forense del 2014, dell’articolo 25-bis (violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso). Il tutto anche alla luce delle recenti sentenze del TAR Veneto n. 632/2024 e del TAR Lazio n. 8580/2024.

La risposta è resa nei termini seguenti.La norma che disciplina le c.d. “spese forfetarie” è l’art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012, in cui si stabilisce che “Oltre al compenso per le prestazioni professionali, all’avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale […] una somma per il rimborso delle spese forfetarie, […]

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Procedimento disciplinare: il giudice della deontologia non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte

Anche in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il giudice non ha l’obbligo di confutare esplicitamente le tesi non accolte né di effettuare una particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, essendo sufficiente a soddisfare l’esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente , […]

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