Il COA di Trani chiede di sapere: “1) Se il Curatore speciale che nell’interesse del minore presenti l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nei procedimenti civili, sia tenuto ad allegare l’autocertificazione reddituale di cui all’art. 79, comma 1, lett. c) DPR 30/5/2002 n. 115. 2) In caso di risposta affermativa al primo quesito, chiede di sapere: 2.1) Se il Curatore speciale del minore, accertato il conflitto di interesse con i genitori (i cui redditi, pertanto, non sono presi in considerazione), abbia l’obbligo di autocertificare solo il reddito del minore o anche quello degli altri componenti della famiglia; 2.2) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato temporaneamente collocato in affidamento etero familiare, abbia l’obbligo di autocertificare il reddito degli affidatari, i quali, a differenza dei genitori, non versano in conflitto di interessi con il minore; 2.3) Se il Curatore speciale del minore, nel caso in cui il minore sia stato affidato a un centro di accoglienza per minori, senza aver mutato la residenza anagrafica, abbia l’obbligo di autocertificare il solo reddito del minore.”

La risposta al quesito è resa nei termini seguenti. Consiglio nazionale forense, parere n. 25 del 24 maggio 2024

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Rimesso alla Consulta il divieto di cancellazione dall’albo durante il procedimento disciplinare

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 41 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 57 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nella parte in cui dispone il divieto di cancellazione dall’albo dell’avvocato durante lo svolgimento del procedimento disciplinare, senza prevedere deroghe al divieto stesso, in […]

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